Regio decreto 1220/1940
Art. 19 — Per i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) i cui assegni sono carico di bilanci di …
Art. 19. Per i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) i cui assegni sono carico di bilanci di altre Amministrazioni, il pagamento alla Cassa sottufficiali sara' effettuato dalle Amministrazioni dalle quali i sottufficiali medesimi dipendono. Sara' cura della Cassa sottufficiali di richiedere agli Enti che li hanno in amministrazione il versamento delle ritenute dovute da ciascuno di essi.
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