Regio decreto 1220/1940
Art. 12 — Per la trattazione delle pratiche relative alla Cassa sottufficiali e' istituito, presso la Direzione general…
Art. 12. Per la trattazione delle pratiche relative alla Cassa sottufficiali e' istituito, presso la Direzione generale del personale militare, un apposito ufficio. Spetta a detto ufficio: a) la predisposizione dei vari elementi occorrenti alla formazione dei bilanci; b) la richiesta trimestrale dell'importo delle ritenute effettuate ai sottufficiali per l'emissione del mandato di pagamento a favore della Cassa sottufficiali; c) l'istruzione delle varie pratiche; d) le liquidazioni delle indennita' supplementari; e) la trattazione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme impartite dal Consiglio di amministrazione; f) la tenuta della contabilita'. Il predetto ufficio e' costituito con personale di ruolo dell'Amministrazione aeronautica e il capo di esso, ufficiale superiore del Corpo di commissariato, ruolo commissariato della Regia aeronautica, coadiuvato da ufficiali inferiori del Corpo di commissariato, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualita' di segretario senza voto e svolge le attribuzioni inerenti a tale carica.
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