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Regio decreto 1220/1940

Art. 10 — Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione presenta al Ministro per l'aeronautica, per l'approv…

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Art. 10. Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione presenta al Ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto. Il bilancio consuntivo deve contenere: a) la situazione patrimoniale della Cassa sottufficiali; b) la dimostrazione delle entrate e delle uscite. Al bilancio consuntivo dovra' essere allegata, compilata dal Consiglio di amministrazione, una relazione particolareggiata dei movimenti di gestione riferentisi all'esercizio, nonche' i criteri seguiti nella valutazione patrimoniale, ed una relazione del comitato dei sindaci. Tanto il bilancio quanto le relazioni dovranno, dopo l'approvazione del Ministro per l'aeronautica, essere pubblicati nel G. U. del Ministero dell'aeronautica. Il primo bilancio consuntivo comprendera' l'esercizio 1939-40.

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