Regio decreto 902/1940
Art. 6 — Chi contrae matrimonio senza autorizzazione deve essere tempestivamente segnalato, per via gerarchica, dall'a…
Art. 6. Chi contrae matrimonio senza autorizzazione deve essere tempestivamente segnalato, per via gerarchica, dall'autorita' dalla quale direttamente dipende, al Ministero competente, per i provvedimenti di stato o disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata.
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