Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 902/1940Art. 4
Regio decreto 902/1940

Art. 4 — L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dai singoli Ministri e, per loro delega, dalle autor…

ELI /it/regio-decreto/1940/05/02/902/art/4parte di Regio decreto 902/1940
Art. 4. L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dai singoli Ministri e, per loro delega, dalle autorita' indicate per ciascuna Forza armata nel relativo titolo del presente regolamento. Le predette autorita' decidono con giudizio insindacabile sulla convenienza di accogliere le domande presentate.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 902/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.