Regio decreto 902/1940
Art. 4 — L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dai singoli Ministri e, per loro delega, dalle autor…
Art. 4. L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dai singoli Ministri e, per loro delega, dalle autorita' indicate per ciascuna Forza armata nel relativo titolo del presente regolamento. Le predette autorita' decidono con giudizio insindacabile sulla convenienza di accogliere le domande presentate.
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