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Regio decreto 902/1940

Art. 34 — L'autorizzazione a contrarre matrimonio e' rilasciata, per delegazione del Ministro per l'Africa Italiana: a)…

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Art. 34. L'autorizzazione a contrarre matrimonio e' rilasciata, per delegazione del Ministro per l'Africa Italiana: a) per i sottufficiali, dal comandante generale del Corpo; b) per le guardie scelte e per le guardie: dall'ufficiale posto a capo della questura e dal comandante della scuola di addestramento per i rispettivi dipendenti. La procedura da seguire e' quella stabilita dal presente regolamento per le autorizzazioni ai sottufficiali del Regio esercito.

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