Regio decreto 902/1940
Art. 31 — I sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimoni…
Art. 31. I sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione ne' di eta', ne' di anni di servizio. Le guardie scelte e le guardie possono, invece, essere autorizzate a contrarre matrimonio soltanto quando abbiano compiuto ventotto anni di eta', qualunque sia il periodo di servizio prestato nel Corpo. L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dal Ministro per l'interno.
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