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Regio decreto 902/1940

Art. 18 — Gli appuntati dei carabinieri Reali ed i carabinieri Reali possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matr…

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Art. 18. Gli appuntati dei carabinieri Reali ed i carabinieri Reali possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, a norma del presente regolamento, senza limitazione di numero, purche' abbiano raggiunto il limite minimo di eta' di anni ventotto. I caporali e caporali maggiori maniscalchi, musicanti effettivi, dei depositi cavalli stalloni e degli stabilimenti militari di pena, nonche' quelli appartenenti ad altre categorie di raffermati con premio, possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, indipendentemente dalla loro anzianita' di servizio e senza limitazione di numero.

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