Regio decreto 902/1940
Art. 14 — In caso di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, ovvero in quelli previsti dall'art
Art. 14. In caso di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, ovvero in quelli previsti dall'art. 544 del Codice penale comune, l'autorizzazione a contrarre matrimonio puo' essere rilasciata anche: a) ai sergenti maggiori in corso di rafferma biennale appartenenti a speciali categorie (sottufficiali del Regio corpo truppe libiche, truppe del Sahara libico) e delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana, centri rifornimento quadrupedi, ecc.) purche' contino almeno cinque anni di servizio; b) ai sergenti in corso di ferma ed ai sergenti maggiori in corso di rafferma (non appartenenti alle predette categorie) i quali, pero', dovranno poi essere congedati al termine della ferma o della rafferma non potendo continuare nella carriera.
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