Regio decreto 244/1940
Art. 97 — Art. 41 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 97. (Art. 41 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). I brevetti concessi, distinti per classi di invenzioni, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese nei brevetti, principali e completivi, e, rispettivamente nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici delle invenzioni protette da brevetto, sia gli indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi, e in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni. Anche al Bollettino anzidetto si applicano le disposizioni per la distribuzione gratuita stabilite dal precedente articolo 36.
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