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Regio decreto 244/1940

Art. 94 — Art. 40 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/94parte di Regio decreto 244/1940
Art. 94. (Art. 40 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Le copie e gli estratti del registro dei brevetti o i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonche' i duplicati degli originali del brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'Ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella A, annessa al R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, e per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.

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