Regio decreto 244/1940
Art. 75 — L'aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di gara…
Art. 75. L'aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto stesso, depositando, presso l'Ufficio centrale dei brevetti, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente art. 65, per la cancellazione delle trascrizioni.
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