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Regio decreto 244/1940

Art. 67 — II pignoramento del brevetto per invenzione industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di…

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/67parte di Regio decreto 244/1940
Art. 67. II pignoramento del brevetto per invenzione industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere: 1) la dichiarazione di pignoramento del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti; 2) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva; 3) la somma per cui si procede all'esecuzione; 4) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; 5) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

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