Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 244/1940Art. 64
Regio decreto 244/1940

Art. 64 — Art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/64parte di Regio decreto 244/1940
Art. 64. (Art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Le sentenze che pronunciano la nullita', o la decadenza, dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformita' dell'art. 80, ultimo comma del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, devono essere trascritte sul Registro dei brevetti e di esse deve esser data notizia nel Bollettino.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 63 Art. 65 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.