Regio decreto 244/1940
Art. 54 — Art. 12 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491
Art. 54. (Art. 12 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491). Nel decreto di espropriazione del solo uso dell'invenzione, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere indicata la durata dell'uso stesso, che, in ogni caso, e' prorogabile nei limiti dei quindici anni di durata del brevetto.
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