Regio decreto 244/1940
Art. 47 — Art. 5, comma primo e secondo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491
Art. 47. (Art. 5, comma primo e secondo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491). L'Ufficio centrale dei brevetti, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, partecipa a sua volta all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata, la richiesta di differimento, diffidando l'interessato stesso circa l'obbligo del segreto. Eseguita tale comunicazione, la domanda ed i documenti relativi sono custoditi dall'Ufficio con vincolo di segreto sul contenuto di essi.
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