Regio decreto 244/1940
Art. 29 — Art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 2878
Art. 29. (Art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 2878) Ogni partecipazione all'inventore, o al suo incaricato, con invito a completare o a regolarizzare la documentazione, e' fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta. Il termine puo' variare da un minimo di quindici giorni a un massimo di novanta, comprese, in quest'ultimo termine, le eventuali proroghe. La richiesta di proroga deve essere motivata.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.