Regio decreto 244/1940
Art. 26 — Art. 32, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 26. (Art. 32, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio, o la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facolta' di correggere, nei rispetti formali, la descrizione e i disegni, originariamente depositati, mediante postille sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario. La richiesta per la correzione dei documenti anzidetti deve essere motivata. L'Ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalita' cautelari. In ogni caso, per la restituzione dei documenti corretti, valgono i termini di cui al successivo art. 29.
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