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Regio decreto 244/1940

Art. 14 — Art. 6 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1921

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/14parte di Regio decreto 244/1940
Art. 14. (Art. 6 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1921). Se all'estero si possa far luogo al deposito di una descrizione provvisoria, alla quale, entro un determinato termine, debba far seguito il deposito della descrizione definitiva, il brevetto sara' concesso solo quando nello Stato di origine si sia depositata questa ultima descrizione. Anche in tal caso, valgono i termini di cui al successivo articolo 20.

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