Regio decreto 244/1940
Art. 10 — Art. 3 da regolamento approvato eon R. decreto 2 ottobre 1913. n. 1237
Art. 10. (Art. 3 da regolamento approvato eon R. decreto 2 ottobre 1913. n. 1237). La domanda di brevetto completivo deve esser fatta dal titolare del brevetto principale, o dal suo successore, od avente causa, nel modo prescritto per le domande dei brevetti principali. La domanda, oltre il numero del brevetto principale, qualora sia stato rilasciato, ovvero gli estremi della domanda di brevetto principale, deve contenere le indicazioni delle modificazioni apportate alla relativa invenzione, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. Alla domanda debbono unirsi i documenti indicati nel procedente art. 4 e le descrizioni e i disegni debbono riferirsi alle parti modificate od aggiunte alla invenzione originaria. Se il brevetto principale appartiene a piu' persone, la domanda di completivo puo' essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.