Regio decreto 1674/1939
Art. 4 — Nel primo comma dell'art
Art. 4. Nel primo comma dell'art. 2, nella intestazione del Titolo III, nella lettera c) dell'art. 5, nel primo comma dell'articolo 29, negli articoli 32 e 33, nella lettera c) dell'art. 59 e nell'art. 87 alle parole «e dei natanti a vela ed a remi» sono sostituite le seguenti «e dei natanti non a motore».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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