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Regio decreto 1674/1939

Art. 31 — La prima parte dell'ultimo comma dell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/07/13/1674/art/31parte di Regio decreto 1674/1939
Art. 31. La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 120 e' modificata nel modo seguente: «I detti pubblici ufficiali ed agenti compileranno senza indugio, per ciascuna violazione, un verbale di accertamento individuale, e cureranno che la contravvenzione sia subito notificata agli interessati, a mezzo della stazione carabinieri Reali nella cui giurisdizione ha dimora il proprietario dell'autoveicolo per il quale e' stata accertata l'infrazione».

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

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