Regio decreto 1674/1939
Art. 26 — Nel primo comma dell'articolo 106 alle parole «...
Art. 26. Nel primo comma dell'articolo 106 alle parole «.... non debbono essere presentati alle Commissioni ....» sono sostituite le seguenti: «.... non debbono essere di massima presentati alle Commissioni ....». Allo stesso articolo, ultimo comma, dopo le parole «.... stabilite dall'art. 1 del presente regolamento ....» sono aggiunte le seguenti: «o comunque ne ordini la presentazione alle Commissioni provinciale di visita ed accettazione».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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