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Regio decreto 1674/1939

Art. 21 — L'articolo 66 e' sostituito dal seguente: «Art

ELI /it/regio-decreto/1939/07/13/1674/art/21parte di Regio decreto 1674/1939
Art. 21. L'articolo 66 e' sostituito dal seguente: «Art. 66. - Ai proprietari dei capi e delle prestazioni requisiti verranno rilasciati dei buoni firmati da due membri della Commissione provinciale di visita ed accettazione, contenenti la data della consegna, l'indicazione della somma dovuta quale indennita' di requisizione a ciascun proprietario e quella della localita' ove questi intenda esigere il buono, purche' in essa abbia sede un corpo del Regio esercito od un ufficio postale (nel caso che il pagamento avvenga a mezzo vaglia postale). Sul buono suddetto oltre all'ammontare dell'indennita' di requisizione sara' indicato quello della somma eventualmente spettante ai proprietari di autoveicoli requisiti quale rimborso della tassa di circolazione a senso del 1° capoverso dell'art. 9 bis del testo unico. Tale indicazione sara' fatta previa presentazione alla Commissione del libretto di circolazione dal quale risulti chiaramente l'ammontare delle rate della tassa di circolazione effettivamente pagate. La mancata presentazione del documento di cui sopra alla Commissione di visita ed accettazione implica la definitiva, rinunzia da parte del proprietario al rimborso della tassa di circolazione. I buoni sono esigibili entro due mesi in qualsiasi giorno a partire da quello della consegna, ma non oltre due mesi dalla consegna. Trascorso detto termine non potranno essere pagati senza autorizzazione ministeriale. Il pagamento dei buoni relativi agli autoveicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico e' subordinato all'osservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1814. Qualora il proprietario interessato per mancanza del tempo strettamente necessario a procurarselo non sia in grado di presentare all'atto stesso della requisizione il certificato liberatorio del Pubblico registro automobilistico previsto dalle suddette disposizioni, la Commissione provinciale, in luogo del buono di pagamento, gli rilascera' un certificato di requisizione che potra' essere sostituito entro 15 giorni con regolare buono di pagamento, sempreche' entro tale termine il proprietario presenti il certificato liberatorio del Pubblico registro automobilistico all'amministrazione militare di cui al 1° capoverso del successivo art. 67. In mancanza di tale documento, trascorsi i 15 giorni, la somma sara' versata alla Cassa depositi o prestiti. Per quei proprietari che non intendessero accettare il prezzo stabilito dalla Commissione per il pagamento e che, riserbandosi di adire l'apposito collegio istituito per le controversie rifiutassero di ricevere il buono rilasciato dalla Commissione per non incorrere nella decadenza da ogni diritto al reclamo previsto dal seguente art. 67, la Commissione prendera' apposita nota nel verbale riassuntivo di cui all'art. 112 del presente regolamento, facendosi rilasciare dai proprietari stessi una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuta offerta del prezzo o dell'indennita' e il rifiuto opposto (mod. 9). Tale dichiarazione dovra' essere immediatamente trasmessa al competente collegio previsto dall'art. 27 del testo unico. Ai proprietari di autoveicoli o carri rimorchio requisiti sara' altresi' rilasciato un certificato di requisizione firmato da due membri della Commissione provinciale di visita ed accettazione e contenente l'indicazione delle generalita' e domicilio del proprietario, del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo requisito, del suo numero di targa di circolazione, della data della consegna. Apposita avvertenza dovra' esplicitamente indicare che tale certificato servira' al proprietario come titolo valido per la riscossione presso le Societa' assicuratrici del rimborso eventualmente dovutogli, in base al 3° capoverso dell'art. 9 bis del testo unico, ma non potra' essere utilizzato per nessun altro scopo».

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