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Regio decreto 1127/1939

Art. 99 — Art. 139 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/99parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 99. (Art. 139 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Le tasse e sopratasse, che saranno versate a partire dalla data di pubblicazione di questo decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, verranno regolate, quanto ad ammontare, termini e modalita' di pagamento, in conformita' di questo decreto. La disposizione del precedente comma si applica anche alle tasse non pagate alla data anzidetta per le quali sia gia' scaduto il termine di pagamento, ma non i sei mesi di cui all'art. 47. I pagamenti delle tasse annuali, e in genere di ogni tassa, effettuati anteriormente all'anzidetta data di pubblicazione, conservano la loro efficacia liberatoria, ancorche' siano stati effettuati in conformita' delle preesistenti disposizioni.

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