Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 97
Regio decreto 1127/1939

Art. 97 — Art. 133 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/97parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 97. (Art. 133 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, edito a cura dell'Ufficio centrale dei brevetti.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 96 Art. 98 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.