Regio decreto 1127/1939
Art. 79 — Articoli 60, comma primo, e 63 della legge 30 ottobre 1859, n
Art. 79. Articoli 60, comma primo, e 63 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). Le decadenze o le nullita' di un brevetto d'invenzione hanno valore assoluto e perentorio quando siano dichiarate con sentenze, passate in giudicato, in seguito ad azione promossa dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo precedente. Tali sentenze debbono essere annotate nel Registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 1) la modifica dell'art. 79.
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