Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 70
Regio decreto 1127/1939

Art. 70 — Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/70parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 70. (Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero delle corporazioni, l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. Mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento e il funzionamento di detto Ufficio ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 69 Art. 71 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.