Regio decreto 1127/1939
Art. 70 — Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 70. (Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero delle corporazioni, l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. Mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento e il funzionamento di detto Ufficio ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 84, comma 1) la modifica dell'art. 70.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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