Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 62
Regio decreto 1127/1939

Art. 62 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/62parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 62. Art. 52, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Nel decreto di espropriazione per pubblica utilita', e' anche fissata l'indennita' spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennita' puo' invece essere determinata successivamente.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 61 Art. 63 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.