Regio decreto 1127/1939
Art. 60 — Art. 50 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 60. (Art. 50 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato. L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione stessa.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1) la modifica dell'art. 60, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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