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Regio decreto 1127/1939

Art. 5 — Art. 3 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/5parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 5. (Art. 3 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

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