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Regio decreto 1127/1939

Art. 46 — Art. 42 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/46parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 46. (Art. 42 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di concessione di completivo e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda, o di recesso dalla medesima, prima che il brevetto sia stato concesso, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

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