Regio decreto 1127/1939
Art. 3 — Art. 15 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 3. (Art. 15 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Se l'invenzione consiste in un perfezionamento di altra invenzione, protetta da brevetto, di spettanza dello stesso titolare, puo' concedersi un brevetto completivo, valido per tutta la durata di quello principale. Il brevetto completivo e' subordinato al principale per la decadenza in seguito a mancato pagamento delle tasse, ma non per le altre cause di decadenza, ne' per quelle di nullita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 3.
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