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HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 3
Regio decreto 1127/1939

Art. 3 — Art. 15 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/3parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 3. (Art. 15 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Se l'invenzione consiste in un perfezionamento di altra invenzione, protetta da brevetto, di spettanza dello stesso titolare, puo' concedersi un brevetto completivo, valido per tutta la durata di quello principale. Il brevetto completivo e' subordinato al principale per la decadenza in seguito a mancato pagamento delle tasse, ma non per le altre cause di decadenza, ne' per quelle di nullita'.

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