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Regio decreto 1127/1939

Art. 24 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/24parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 24. Art. 23, comma primo, secondo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attivita' dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui e' addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

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