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Regio decreto 1127/1939

Art. 21 — Art. 2 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/21parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 21. (Art. 2 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Lo straniero puo' ottenere diritti di brevetto per un'invenzione industriale alle stesse condizioni stabilite per il cittadino. Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di brevetti per invenzioni industriali, s'intendono estesi ai cittadini e ai sudditi italiani.

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