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HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 19
Regio decreto 1127/1939

Art. 19 — Art. 7 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/19parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 19. (Art. 7 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il richiedente il brevetto per invenzione industriale puo' designare nella domanda una o piu' persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti. Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti e nel brevetto, purche' l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio centrale prima della concessione del brevetto stesso.

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