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Regio decreto 1127/1939

Art. 105 — Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/105parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 105. (Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il Governo del Re emanera' il regolamento per l'applicazione di questo decreto. Il Regio decreto, col quale verra' approvato il regolamento anzidetto, stabilira' anche la data di entrata in vigore di questo decreto e del regolamento stesso, salvo l'art. 99 e connesse disposizioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Lantini - Ciano - Solmi - Di Revel - Benni - Guarneri Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1939-XVII Atti del Governo, registro n. 412, foglio n. 39. - Mancini.

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