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Regio decreto 1127/1939

Art. 101 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/101parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 101. Art. 140, comma primo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Eseguiti i pagamenti in conformita' dell'articolo precedente, si considerera' non avvenuta la decadenza dei brevetti incorsa ai termini dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, numero 3731, modificato dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, per mancato pagamento delle tasse scadute. Tuttavia, non e' data azione contro coloro che, nell'intervallo fra il 1° giugno 1928 e la scadenza di tre mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, abbiano fatto uso di brevetti che si sarebbero dovuti considerare decaduti ai termini delle disposizioni richiamate nel comma precedente; ed essi potranno continuare nell'uso medesimo.

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