Regio decreto 1127/1939
Art. 1 — Art. 1 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 1. (Art. 1 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto. Tale facolta' esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'introduzione dell'art. 1-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.
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