Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 1
Regio decreto 1127/1939

Art. 1 — Art. 1 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/1parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 1. (Art. 1 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto. Tale facolta' esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Modificato / richiamato da

Inserisce · 1
Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.