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Regio decreto 1108/1939

Art. 25 — I conti consuntivi, prima di essere sottoposti all'approvazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sono…

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Art. 25. I conti consuntivi, prima di essere sottoposti all'approvazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sono esaminati da una commissione di controllo finanziario composta da: un delegato del Ministero della guerra; un delegato del Ministero della marina; un delegato del Ministero dell'aeronautica; un delegato del Ministero delle finanze (comando generale della Regia guardia di finanza); un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comando generale della M.V.S.N.); un ragioniere capo da nominarsi dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

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