Regio decreto 1108/1939
Art. 11 — I soci di cui all'art
Art. 11. I soci di cui all'art. 9 sono inscritti di ufficio in seguito alle comunicazioni periodiche fatte dal Ministeri, dai Corpi, Reparti, Comandi ed Uffici. Per i soci di cui all'art. 10, l'iscrizione e' fatta dopo che la domanda inoltrata alla Presidenza del circolo e' stata accettata.
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