Regio decreto 1279/1939
Art. 55 — I cassieri, i periti e i magazzinieri non possono assumere l'ufficio prima di aver costituito la cauzione
Art. 55. I cassieri, i periti e i magazzinieri non possono assumere l'ufficio prima di aver costituito la cauzione. Qualora si verifichi la diminuzione del valore dei titoli dati in cauzione preveduta nel comma terzo dell'articolo precedente, i cassieri, i periti ed i magazzinieri devono prestare, entro il termine stabilito nel regolamento interno, il supplemento di cauzione. In caso di inadempienza, essi decadono dall'ufficio. La precedente disposizione si applica anche quando, per effetto di modificazione del regolamento, e' aumentato l'importo della cauzione in seguito ad incremento del volume delle riscossioni, alla maggiore consistenza dei pegni in magazzino ovvero ad altri motivi. Le spese per prestare, mutare o liberare la cauzione sono a carico della persona che presta, muta o libera la cauzione medesima.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 55.
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