Regio decreto 1279/1939
Art. 4 — Gli atti e le deliberazioni per la costituzione di un Monte, oltre le prescrizioni indicate nell'art
Art. 4. Gli atti e le deliberazioni per la costituzione di un Monte, oltre le prescrizioni indicate nell'art. 3 della legge, debbono indicare: 1) l'ammontare del fondo di dotazione ed i modi con i quali e' raccolto; 2) le modalita' del rimborso del fondo di dotazione, dopo la formazione della riserva di cui all'art. 2 della legge, ai Corpi morali o alle persone che lo hanno fornito, quando il rimborso e' stabilito.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 4.
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