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Regio decreto 1279/1939

Art. 29 — Gli statuti dei Monti che raccolgono depositi devono contenere le seguenti disposizioni, per quanto concerne …

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/29parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 29. Gli statuti dei Monti che raccolgono depositi devono contenere le seguenti disposizioni, per quanto concerne questo ramo di attivita': 1) Rispetto ai libretti: a) la forma dell'emissione, precisando se i libretti sono nominativi, al portatore ovvero nominativi ma pagabili al portatore; b) le norme speciali per facilitare l'emissione dei duplicati dei libretti smarriti sottratti o distrutti che rappresentano un deposito non superiore a L. 100. Per i libretti smarriti, sottratti o distrutti di importo superiore a L. 100 si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari, approvato con R. decreto 27 maggio 1909, n. 437; c) quando si intende istituire una categoria speciale di libretti nominativi, ai sensi del successivo art. 31, la designazione degli Istituti od Enti e delle persone che possono giovarsene, nonche' il rapporto fra l'ammontare delle somme depositate in questa categoria di libretti e l'ammontare complessivo dei depositi. L'ammontare delle somme anzidette non puo' superare, in alcun caso, il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi. 2) Rispetto ai depositi: a) la misura minima dei versamenti ed il limite, qualora si intenda stabilirlo, oltre il quale il credito di ciascun libretto nominativo cessa di essere fruttifero; b) i limiti massimo e minimo di ciascun versamento e il limite del credito fruttifero per i depositi della categoria speciale di libretti, quando questa e' istituita ai sensi del successivo art. 31; c) i caratteri distintivi dei depositi a titolo di risparmio e di quelli in conto corrente. 3) Rispetto ai rimborsi: a) l'importo massimo delle somme rimborsabili vista; b) i termini di preavviso per i rimborsi di somme superiori a quelle di cui alla lettera a); c) le modalita' secondo le quali deve essere fatta l'opposizione al rimborso di libretti al portatore o nominativi. In ogni caso l'opposizione e' fatta per iscritto. I versamenti ed i rimborsi sui libretti a risparmio nominativi sono considerati atti di ordinaria amministrazione, quando manca una contraria indicazione annotata sui libretti medesimi. I libretti a risparmio nominativi possono essere rilasciati e pagati ai minori. Le somme depositate in questi libretti non sono soggette a usufrutto legale, salvo che non vi sia speciale indicazione. Non sono ammesse opposizioni al rimborso di somme depositate sui libretti al portatore, se non nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento o quando vi e' controversia, sui diritti a succedere, ovvero in seguito a provvedimento dell'Autorita' giudiziaria. Contro il rimborso di somme depositate sui libretti nominativi e' inoltre ammessa opposizione da parte del legale rappresentante del minore ovvero nel caso di fallimento. Finche' sussiste opposizione nessun pagamento puo' essere effettuato senza il consenso dell'opponente o senza provvedimento dell'Autorita' giudiziaria,

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