Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1279/1939Art. 26
Regio decreto 1279/1939

Art. 26 — I Monti devono trasmettere all'Ispettorato i loro rendiconti annuali, entro un mese dalla data dell'approvazi…

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/26parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 26. I Monti devono trasmettere all'Ispettorato i loro rendiconti annuali, entro un mese dalla data dell'approvazione; essi devono inoltre inviare le situazioni semestrali entro i due mesi successivi alla fine del semestre a cui le situazioni si riferiscono. Le situazioni semestrali dei conti del 31 dicembre sono pubblicate nel «Bollettino» dell'Ispettorato. Con provvedimento dell'Ispettorato puo' essere stabilito un contributo a carico dei Monti per le spese occorrenti alla pubblicazione dei loro atti e delle loro situazioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1279/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.