Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1279/1939Art. 19
Regio decreto 1279/1939

Art. 19 — Il mobilio e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti: a) la indicazione degli stabilim…

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/19parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 19. Il mobilio e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti: a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano; b) la designazione secondo la natura e la specie; c) la qualita' ed il numero per ciascuna specie; d) lo stato e il valore attuali.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1279/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 18 Art. 20 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.