Regio decreto 1279/1939
Art. 19 — Il mobilio e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti: a) la indicazione degli stabilim…
Art. 19. Il mobilio e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti: a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano; b) la designazione secondo la natura e la specie; c) la qualita' ed il numero per ciascuna specie; d) lo stato e il valore attuali.
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- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 19.
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