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Regio decreto 1279/1939

Art. 1 — I Corpi morali e le Associazioni di persone, che si propongono di istituire, ai sensi della legge 10 maggio 1…

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/1parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 1. I Corpi morali e le Associazioni di persone, che si propongono di istituire, ai sensi della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, un Monte di credito su pegno di 2ª categoria, debbono presentare domanda, corredata dai documenti specificati negli articoli seguenti, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Questo organo e' indicato in appresso con la denominazione di « Ispettorato ».

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