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Regio decreto 1156/1938

Art. 8 — Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di ufficiali

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/8parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 8. Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di ufficiali. La razione viveri in contanti, oltre che per le giornate di effettiva presenza a bordo, e' dovuta alle mense durante le assenze da bordo dei commensali, nei casi seguenti: 1. - Per i comandanti di forze navali e comandanti di navi con mensa propria: a) quando si recano in missione, per tutta la durata della missione; b) quando si recano in piccola licenza per un periodo massimo di giorni quindici. 2. - Per gli ufficiali in Comando e non in Comando, partecipanti a mense ufficiali, nei casi di missione e piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici. 3. - Per tutti gli ufficiali che si recano su altra nave per eseguire con essa brevi missioni, esercitazioni o prove in navigazione, anche quando su detta nave, vengono considerati di passaggio, e vi prendano uno o entrambi i pasti.

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