Regio decreto 1156/1938
Art. 43 — Funzionari esteri
Art. 43. Funzionari esteri. Qualora funzionari esteri si trovino di passaggio su Regie Navi, si seguono per essi le norme stabilite per i funzionari dello Stato di grado o di posizione equivalente.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1156/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.