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Regio decreto 1156/1938

Art. 41 — Personali militari estranei alla Regia Marina e personali civili dipendenti dalle amministrazioni dello Stato

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/41parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 41. Personali militari estranei alla Regia Marina e personali civili dipendenti dalle amministrazioni dello Stato. 1. - Il personale militare o assimilato non appartenente alla Regia Marina, il personale civile ed i salariati della Regia Marina e di tutte le altre amministrazioni dello Stato, quando di passaggio su Regie Navi, hanno diritto agli assegni di vitto che sono percepiti dalle mense alle quali sono assegnati in virtu' delle disposizioni seguenti. 2. - Il personale militare e assimilato e' assegnato alle mense alle quali parteciperebbero i militari di uguale grado della Regia Marina. 3. - Il personale civile e' assegnato alle mense comandante o ufficiali in relazione al grado rivestito secondo il vigente ordinamento gerarchico del personale delle amministrazioni dello Stato; il personale di grado inferiore a quello di guardiamarina ed il personale subalterno, sono assegnati alle mense sottufficiali. 4. - I salariati sono assegnati alle mense sottufficiali o equipaggio a seconda che essi siano parificati a sottufficiali o militari del C. R. E. M. I salariati equiparati a militari del C.R.E.M. a loro richiesta e con autorizzazione del Comando di bordo possono partecipare alla mensa sottufficiali, nel qual caso la razione ed il miglioramento vitto vengono computati a favore della mensa sottufficiali, alla quale inoltre verra' versato direttamente da parte degli interessati, l'importo del trattamento tavola. 5. - I salariati, sia della Regia Marina sia delle altre amministrazioni dello Stato, hanno diritto agli assegni di vitto, oltre che nei casi di passaggio su Regie Navi, anche quando siano a bordo in missione, purche' prendano parte ai pasti. Se prendono un solo pasto, percepiscono la razione intera e meta' del trattamento tavola.

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